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17/11/2007

Casa, salute, famiglia, bambini, disabilità, animali... Se avete problemi adesso potete scrivere a Ci pensa Sorrisi. L'avvocato Luca Olivetti sarà a vostra disposizione con prontezza e competenza. E senza presentarvi il conto. Basta inviare una e-mail a info@olivettiluca.it: risponderà su queste pagine e, a chi lo desidera, direttamente!


ANATOCISMO
Avv. Olivetti, cosa si intende per anatocismo? Ne ho sentito parlare in materia di interessi bancari.
Franca - Asti


Per anatocismo si intende la pratica - dal greco “toksimos”, usura, e “ana”, sopra - con cui il creditore calcola e addebita al suo debitore gli “interessi sugli interessi” (scaduti).
L’art. 1283 del Codice Civile regola la materia disponendo che in mancanza di usi contrari, gli interessi composti, ossia gli interessi sugli interessi scaduti, “sono dovuti solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.
Si ricorda che fino all’aprile 2000 era pratica usuale per le banche compiere questo calcolo ogni tre mesi sui prestiti richiesti dai loro clienti. A partire dall’aprile 2000 questa pratica degli istituti di credito è stata vietata per legge, ed è quindi divenuta illegale.
Cordiali saluti
Avv. Luca Olivetti


PATROCINIO SPESE DELLO STATO
Quando si ha diritto al patrocinio a spese dello Stato? .
Giovanna - Milano


Per ottenere il patrocinio, il richiedente deve essere titolare di un reddito “familiare” non superiore a euro 9.723,84.
Il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso nell’ambito dei giudizi civili, penali, amministrativi, contabili o tributari.
La domanda di ammissione in ambito civile può essere depositata personalmente presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo del giudizio, o inviata a mezzo raccomandata a.r.
Entro 10 giorni il Consiglio dell’Ordine deve accogliere o respingere la domanda.
In ambito penale, la domanda va presentata presso la cancelleria del magistrato davanti al quale pende il processo.
La domanda può essere presentata personalmente dall’interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, o dal difensore.
Il beneficio non è ammesso nei procedimenti penali per evasione di imposte o se il richiedente è assistito da più di un difensore.
Cordiali saluti
Avv. Luca Olivetti

AMBULANZA
Nel caso in cui si debba trasportare un malato, l’ambulanza è gratuita o si paga? Cosa dice la legge in proposito?.
Luisa


A livello nazionale il trasporto sanitario è regolato dal D.P.R. del 27 marzo 1992, il quale dispone che il trasporto d’emergenza e di primo soccorso è a carico del servizio pubblico e dunque completamente gratuito.
In particolare, il servizio è gestito dal 118, che si affida alle ambulanze di enti privati quali la Croce Verde, la Croce Rossa Italiana, la Croce Bianca, e così via.
I medesimi enti svolgono solitamente anche un servizio di trasporto generico, non urgente, il quale è invece a pagamento.
In questi casi le tariffe sono stabilite a livello locale, ed è prevista la possibilità di trasportare sullo stesso mezzo fino a due pazienti alla volta.
Si ricorda, infine, che ogni Regione fissa gli standard di qualità e professionalità cui devono conformarsi i vari enti ed associazioni di volontariato cui viene affidato il servizio.
Cordiali saluti
Avv. Luca Olivetti

MANTENIMENTO FIGLI
Caro Olivetti, sono separato da diversi anni e ho un figlio che sta per diventare maggiorenne. Fino a quando dovrò contribuire al suo mantenimento? Grazie mille..
Antonio - Roma

La legge stabilisce che in caso di separazione entrambi i genitori restano obbligati a provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alla rispettiva capacità di produzione di reddito.
In particolare, l’art. 155 del Codice Civile stabilisce che il giudice che pronuncia la separazione deve anche determinare la misura e il modo in cui il coniuge non affidatario deve contribuire al mantenimento, all’istruzione e all’educazione dei figli, dove per “diritto al mantenimento” si intende il diritto all’assistenza materiale occorrente per le normali esigenze di vita, secondo le possibilità economiche della famiglia.
Sul piano economico i figli vanno mantenuti anche oltre la maggiore età, se non hanno finito gli studi e/o non sono ancora entrati nel mondo del lavoro.
Nel corso degli ultimi anni la Corte di Cassazione è intervenuta più volte sul tema in questione, ribadendo che “il figlio che abbia raggiunto la maggiore età e che sia laureato, ha diritto ad ottenere l’assegno di mantenimento finché non trovi un’occupazione adeguata alla sua condizione sociale, purché si attivi a reperirla e non vi sia una sua inoperosità” (Cassazione civile, sez. I, 3 aprile 2002, n. 4765).
Ciò ovviamente non significa che i fannulloni vadano mantenuti senza limiti di tempo.
La stessa Corte di Cassazione ha infatti più volte precisato che l’obbligo di mantenere i figli non è perenne e viene sicuramente meno qualora il figlio, non riesca, dopo innumerevole tempo, per comportamento negligente a completare gli studi rendendosi così autosufficiente (Cassazione Civile, sez. I, 30 agosto 1999, n. 9109).
Cordiali saluti
Avv. Luca Olivetti

ALIMENTI
  • Ci si può fidare delle informazioni riportate sulle etichette degli alimenti?
    La normativa in materia di etichettatura dei prodotti alimentari è molto severa ed i controlli rigorosi. L’etichetta, infatti, riveste per il consumatore una importante funzione di tutela, informandolo sugli ingredienti e sulle caratteristiche del prodotto che sta acquistando, consentendogli di scegliere quello che è maggiormente rispondente alle proprie esigenze. Tutte le informazioni in merito sono disponibili sul sito del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
  • Dove si possono trovare informazioni per sapere come alimentarsi correttamente?
    Sul sito del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali sono disponibili schede informative, per consumatori e operatori, che spiegano qualità e controindicazioni dei prodotti con cui ci si alimenta quotidianamente.
    Si ricorda che, al fine di ottenere i migliori benefici, accanto a una alimentazione sana è comunque sempre opportuno abbinare un po’ di attività fisica.
  • Quali sono i prodotti alimentari tradizionali delle regioni italiane?
    Sul sito del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali è disponibile una Banca Dati dell’Italia con l’elenco di tutti i prodotti alimentari tipici delle nostre regioni.
  • Quali sono i prodotti caratterizzati da denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP)?
    È possibile consultare una Banca Dati dei prodotti, suddivisi per regione o settore, sul sito del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
  • Quali sono i vini DOC, DOCG e IGT?
    Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali fornisce una Banca Dati di tutti i vini italiani a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) e con indicazione geografica tipica (IGT).
  • Dove si possono trovare informazioni utili per chi è affetto da celiachia?
    Secondo gli studi medici più recenti, una parte sempre più vasta della popolazione è affetta da allergie alimentari (ne soffre ben il 3 % degli adulti e circa l’8% dei bambini).
    La necessità di fornire ai consumatori indicazioni esaurienti relativamente alla composizione dei cibi è giustificata dal fatto che la dose di alimento necessaria per scatenare nel soggetto una reazione patologica di carattere immunologico può anche essere estremamente ridotta.
    La celiachia, in particolare, è una intolleranza permanente alla gliadina, contenuta nel glutine, un insieme di proteine a loro volta contenute nel frumento, nell’orzo, nella segale, nel farro, nel kamut ed in altri cereali minori.
    Sul sito del Ministero della Salute sono disponibili informazioni sulla celiachia e su come reperire alimenti senza glutine.

    COLF E BADANTI
    Caro Olivetti, vorrei conoscere la normativa in materia di colf e badanti. Mi può aiutare? Grazie di cuore
    Franca - Roma


    Tutte le indicazioni che regolano i rapporti con colf, badanti e collaboratori domestici sono contenute nel nuovo contratto collettivo nazionale per il lavoro domestico, entrato in vigore il 1° marzo 2007 e valido fino al 28 febbraio 2011.
    Iter per l’assunzione
    Elenchiamo, in primo luogo, la documentazione che la colf/badante è tenuta ad esibire:
    - libretto di lavoro
    - tessera sanitaria aggiornata
    - stato di famiglia
    - codice fiscale
    - documento di identità
    - eventuale numero di iscrizione all’Inps, nel caso in cui sia già munita di assicurazione.
    Spesso la lavoratrice alloggia presso la famiglia in cui svolge la propria attività: in questo caso, è opportuno comunicare la situazione all’anagrafe comunale competente, nel termine di 20 giorni dall’assunzione.
    Lavoratrice straniera
    È bene sottolineare che se la lavoratrice è straniera, il datore di lavoro dovrà effettuare qualche ulteriore adempimento.
    Alla lavoratrice verranno richiesti alcuni documenti aggiuntivi, più precisamente il permesso di soggiorno (per le colf extracomunitarie) o la Carta di soggiorno CEE (per quelle di nazionalità comunitaria).

    Il contratto nel dettaglio
    Dopo un’iniziale intesa verbale, è preferibile mettere per iscritto le condizioni del rapporto concordato, poiché si tratta di un vero e proprio contratto di lavoro individuale. Quest’ultimo dovrà contenere:
    1) la data di inizio del rapporto lavorativo;
    2) l’eventuale data di cessazione, se è un contratto a termine;
    3) la categoria in cui viene assunta la lavoratrice e la sua anzianità di servizio;
    4) la durata del periodo di prova;
    5) l’orario in cui si articola la prestazione di lavoro;
    6) il giorno del riposo settimanale, se la lavoratrice presta servizio ad orario intero;
    7) le eventuali condizioni del vitto e dell’alloggio.

    Le ferie per colf e badanti
    Nell’interesse sia dei datori di lavoro che dei dipendenti deve essere garantito ai lavoratori domestici un periodo di riposo.
    I lavoratori stranieri hanno il privilegio di poter chiedere la concentrazione delle ferie di due anni, così da programmare con più comodità un soggiorno nel proprio Paese d’origine.
    Nell’eventualità che il rapporto cessi, il periodo feriale può essere rimborsato economicamente.
    I recenti aumenti retributivi
    Il recente contratto collettivo nazionale ha introdotto alcune innovazioni di discreta entità, soprattutto per le tasche dei datori di lavoro.
    In prima luogo, infatti, gli aumenti retributivi, relativamente contenuti per le colf a ore (si parla di +8,8%), si rivelano decisamente ingenti per le badanti che curano gli anziani (si arriva a +39,3%).
    In altre parole, si è posta la base per una vera e propria rivoluzione domestica che ha introdotto anche il part-time e il lavoro ripartito, ampliando allo stesso tempo il ventaglio professionale dalle precedenti quattro categorie agli attuali otto livelli di retribuzione.
    Avv. Luca Olivetti


    BARRIERE ARCHITTETONICHE
    Mi può fare il punto in tema di superamento delle barriere architettoniche? Grazie
    Giovanni - Torino


    Per lo stato italiano “eliminare le barriere architettoniche” significa, con riferimento al dettato costituzionale, dare applicazione all’art. 3 - comma 2, il quale recita che “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”.
    Anche l’impegno delle regioni sul tema della disabilità è un sintomo evidente della crescente attenzione del nostro ordinamento alle categorie di cittadini più svantaggiate, cui si tenta di garantire una migliore qualità di vita in tutte le manifestazioni del sociale, sanitario, scolastico e ricreativo.
    Frutto di questo necessario scambio dialettico stato/regione è una molteplicità di disposizioni, di portata diversa, che impongono agli edifici aperti al pubblico, e quindi anche ai locali pubblici, caratteristiche strutturali tali da consentire l’accessibilità ai disabili.
    La normativa di riferimento è il Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 24 luglio 1996 ("Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici"), che prevede prescrizioni importanti.
    Il punto 4 dell’art. 1 prevede che “agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorarne la fruibilità sulla base delle norme contenute nel presente regolamento”.
    L’art. 7 (Scale e rampe) dispone che per “i percorsi che superano i 6 metri di larghezza devono essere, di norma, attrezzati anche con corrimano centrale”.
    L’art. 8 (Servizi igienici pubblici) stabilisce che“deve essere prevista l'accessibilità ad almeno un w.c. ed un lavabo per ogni nucleo di servizi installato”.
    Occorre rilevare che una parte importante del DPR 503/1996 consente l’adozione di soluzioni progettuali alternative, purché rispondano alle esigenze sottintese dai criteri di progettazione.
    Avv. Luca Olivetti


    COGNOME FIGLI
    Caro Avvocato, come viene regolata dalla legge l’attribuzione del cognome al figlio? Ciao.
    Pippo -Lamezia


    Nel caso dei figli naturali, ovvero dei figli nati da una coppia non sposata, l’art. 262 del Codice Civile prevede che il cognome sia quello del genitore che per primo riconosce il nuovo nato.
    In particolare, la legge prevede che:
    - se il genitore è uno solo, padre o madre che sia, il figlio porterà il cognome di questi (ne consegue che se si tratta della madre, l’attribuzione del cognome materno è perfettamente valida);
    - nel caso in cui il bambino sia riconosciuto congiuntamente da genitori non sposati, il figlio prende automaticamente il cognome del padre, senza possibilità di scelta;
    - se il riconoscimento avviene prima da parte della madre, e solo successivamente da parte del padre, il bambino assume il cognome materno: solo in un secondo tempo i genitori potranno chiedere, con un’istanza al Tribunale per i minorenni, di utilizzare entrambi i cognomi o di passare solo a quello paterno. Sarà dunque compito del Giudice valutare la richiesta di attribuzione del cognome e accettarla o meno in base a ragioni di opportunità.
    - nel caso in cui il riconoscimento da parte del padre avvenga quando il figlio naturale è maggiorenne, spetta a quest’ultimo decidere se tenere il cognome materno oppure optare per quello paterno.
    Da segnalare infine la disciplina prevista per il caso in cui i genitori naturali si sposino: in questo caso il figlio naturale diviene legittimo, e vanno distinti due casi:
    - se minorenne, assume il cognome del padre senza possibilità di scelta;
    - se maggiorenne, invece, pur assumendo il cognome del padre, ha un anno di tempo per decidere se mantenerlo oppure passare a quello materno.
    Avv. Luca Olivetti


    LEGITTIMA DIFESA
    Cosa posso fare se trovo i ladri in casa? Posso sparargli?
    Benito - Roma


    La legittima difesa in Italia è definita dall’articolo 52 del Codice Penale che recita “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un proprio diritto o altrui contro il pericolo attuale dell’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”.
    Affinché si possa parlare di legittima difesa, tuttavia, ci devono essere due condizioni: che ci si limiti al fatto strettamente necessario a difendersi, e che la persona che si difende non abbia dato causa volontariamente all’aggressione.
    La legge, inoltre, prevede la possibilità per i cittadini di usare le armi “legittimamente detenute” per difendere se stessi o i propri beni, sia mentre nella propria casa, sia nel luogo di lavoro.
    Nell’ipotesi di violazione di domicilio non è punibile - in quanto il rapporto di proporzione tra difesa e offesa è ora presunto ex lege - chi spara contro il malvivente o lo colpisce con un coltello per difendere la propria o altrui incolumità.
    Le norme sulla legittima difesa valgono non solo all’interno delle abitazioni privata, ma anche nei negozi e in ogni luogo dove sia svolta attività commerciale e imprenditoriale.
    Avv. Luca Olivetti


    ACQUISTI ON-LINE
    Può fornirmi alcuni consigli per effettuare i miei acquisti on-line?
    Jenny - Bergamo


    L’acquisto di beni e prodotti on-line si sta sempre più diffondendo: la possibilità di poter fare compere da casa, in qualsiasi momento e con pochi click di mouse, offre infatti innegabili vantaggi.
    Acquistare su Internet vuol dire risparmio e rapidità, tuttavia vi sono anche alcuni pericoli.
    Ecco dunque alcuni consigli utili da tenere sempre a mente per non incorrere in spiacevoli sorprese.
    1) Verificate che il sito non sia puramente virtuale, ma che dietro di esso ci sia effettivamente una società regolarmente costituita e con una sede legale accertata.
    2) Controllate che il sito fornisca una informativa sulla privacy, e che questa indichi come vengono utilizzati i dati forniti dal consumatore.
    3) Accertatevi sempre di fare acquisti su un server protetto: nella barra dell’indirizzo del browser i primi caratteri devono essere “http://” e in fondo alla pagina del browser deve essere presente un’icona che indica la protezione (generalmente un lucchetto).
    4) Usate password complesse - composte da numeri e caratteri, sia maiuscoli che minuscoli - e tenetele segrete.
    5) Se non vi fidate ad utilizzare la carta di credito per i pagamenti on-line, utilizzate una carta prepagata: in questo modo potete comprare via Internet senza dover mettere in rete i dati della carta di credito.
    6) Ricordate che avete a disposizione 10 giorni, dal momento della consegna, per ripensarci ed esercitare il diritto di recesso, ossia restituire il prodotto acquistato: il venditore non può rifiutarsi di prenderlo indietro (ovviamente, a condizione che il prodotto non sia danneggiato).
    7) In caso di recesso il venditore è obbligato a rimborsarvi il prezzo del bene.
    8) Conservate una copia cartacea del vostro ordine e delle e-mail scambiate con l’impresa.
    9) Se non ricevete conferma del vostro ordine, contattate il venditore per sapere se lo ha registrato regolarmente.
    10) Verificate se il prodotto consegnato è in buono stato e se corrisponde esattamente a quello ordinato.
    11) Verificate che il bene consegnato abbia tutti i documenti necessari (fattura, istruzioni, garanzia).
    12) Accertatevi che la fattura comprenda le generalità di chi l’ha emessa, la data, il prodotto acquistato e tutte le voci di prezzo, tasse e spese di spedizione incluse.
    13) Se desiderate rinunciare al vostro acquisto, fatelo il più rapidamente possibile, entro i 10 giorni previsti dalla legge per esercitare il diritto di recesso; e soprattutto ricordate che in caso di recesso non siete tenuti a dare spiegazioni!
    Avv. Luca Olivetti


    AUTOCERTIFICAZIONE
    Mi hanno spesso parlato dell’Autocertificazione. Di che cosa si tratta?
    Orlando - Palermo


    Ogni volta che la Pubblica Amministrazione richiede i dati anagrafici e personali a un cittadino, quest’ultimo può ricorrere all’autocertificazione, sotto la propria responsabilità per la dichiarazione fornita.
    L’autocertificazione è infatti la facoltà riconosciuta al cittadino di presentare dichiarazioni da lui stesso scritte e firmate in luogo dei certificati richiesti da pubbliche amministrazioni, enti pubblici (Ministeri, Comuni, Province, ordini professionali, Inps ecc.), gestori di servizi pubblici (es. acqua, luce, gas, aziende di trasporto, ecc.), scuole ed Università.
    L’autocertificazione si può fare direttamente a casa oppure, in tempo reale, nell’ufficio pubblico richiedente. Va presentata in carta semplice, firmata dall’interessato, senza autentica di firma e senza bollo.
    Da segnalare che ogni ufficio pubblico fornisce dei moduli per l’autocertificazione che, all’occorrenza, il cittadino può compilare e firmare.
    L’autocertificazione può essere presentata con qualsiasi mezzo di comunicazione (posta, fax, ecc.) e anche tramite terzi.
    Possono fare l’autocertificazione i cittadini italiani, i cittadini della Comunità Europea e i cittadini extracomunitari residenti in Italia (questi ultimi, però, possono autocertificare solo i dati e i fatti che possono essere verificati presso soggetti pubblici e privati italiani).
    I certificati che possono essere sostituiti dall’autocertificazione sono moltissimi e riguardano essenzialmente:
    - la data e il luogo di nascita;
    - la residenza;
    - la cittadinanza;
    - lo stato civile;
    - lo stato di famiglia;
    - il titolo di studio;
    - la situazione reddituale;
    - lo stato di disoccupazione;
    - la qualità di studente.
    Va evidenziato che la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di accettare l’autocertificazione, riservandosi la possibilità di controllarne e verificarne il contenuto in caso di dubbi sulla sua veridicità. La Pubblica Amministrazione, infatti, non può rifiutare l’autocertificazione, perché, in caso contrario, violerebbe i doveri d’ufficio. Costituiscono tuttavia una importante eccezione in tal senso le autorità giudiziarie.
    L’autocertificazione può inoltre essere rifiutata da privati e aziende private, oltre che da banche e compagnie assicuratrici: in questi casi l’obbligo di accettare l’autocertificazione non vale, e questa può essere accettata o meno a discrezionalità del ricevente.
    Avv. Luca Olivetti


    SOPRAELEVAZIONE
    Egregio Avvocato Olivetti, vivo in condominio e sono proprietario dell’appartamento all’ultimo piano. Con quali limiti posso esercitare il mio diritto di sopraelevazione?
    Nanda – Santa Teresa di Gallura


    Il diritto alla sopraelevazione è disciplinato dall’art. 1127 del Codice Civile e consiste nella facoltà concessa al proprietario dell’ultimo piano dell’edificio di elevare nuovi piani.
    In linea generale, il diritto spetta al proprietario dell’ultimo piano (o al proprietario esclusivo del lastrico solare), tuttavia, la norma è derogabile.
    E’ infatti possibile che la facoltà in questione – in deroga all’art. 1127 del Codice Civile – sia attribuita a un condomino diverso, oppure a tutti i condomini, oppure che venga vietata.
    In proposito è fondamentale verificare che cosa prevede sul punto il regolamento condominiale. Deve trattarsi, però, di regolamento di tipo contrattuale, ossia approvato o accettato da tutti i condomini negli atti di acquisto (Corte di Cassazione, sentenza n. 15504/2000).
    Si ricorda che, in caso di sopraelevazione, agli altri condomini spetta una indennità da computarsi secondo i criteri di legge.
    La sopraelevazione deve essere realizzata in modo che gli altri condomini possano continuare a godere della parti comuni dell’edificio senza alcun aggravio. Ad esempio, è stata ritenuta illegittima la sopraelevazione in seguito alla quale i condomini, che prima accedevano al lastrico solare dalla scala comune, erano costretti ad attraversare un locale di proprietà di chi aveva realizzato la sopraelevazione per accedere al nuovo lastrico (Corte di Cassazione, sentenza n. 939/1976).
    In ogni caso, la sopraelevazione non è mai ammessa se le condizioni statiche dell’edificio non lo consentono.
    E’ dunque consigliabile evitare di sopraelevare edifici che non siano stati appositamente costruiti in vista dell’elevazione di nuovi piani.
    Ovviamente, qualora si intenda sopraelevare per più piani, questi possono essere edificati anche in tempi diversi (sempre che la sopraelevazione sia giuridicamente e tecnicamente possibile).
    Va evidenziato, infine, che i condomini possono opporsi alla sopraelevazione se questa pregiudica l’aspetto architettonico dell’edificio ovvero diminuisce notevolmente l’aria o la luce dei piani sottostanti.
    Avv. Luca Olivetti


    CONGEDO MATRIMONIALE
    Avvocato Olivetti, i 15 giorni di congedo matrimoniale devono essere obbligatoriamente goduti subito dopo il matrimonio o possono essere utilizzati in un secondo tempo?
    Laura - Venezia


    La legge prevede che, in occasione del matrimonio, ai lavoratori ed alle lavoratrici dipendenti sia concesso un congedo matrimoniale di 15 giorni consecutivi.
    Detto congedo non è suddivisibile, non spetta ai lavoratori in prova e non è recuperabile in caso di malattia durante il suo utilizzo.
    La questione se il congedo debba essere goduto in concomitanza del matrimonio o possa anche essere goduto in un secondo tempo è piuttosto controversa.
    In linea generale, i datori di lavoro tendono ad interpretare la norma sul congedo matrimoniale in maniera restrittiva, collegandola strettamente alla data del matrimonio.
    In proposito, è significativo che alcuni contratti collettivi di lavoro prevedono addirittura la decorrenza del congedo a partire da 3 giorni prima del matrimonio.
    Tuttavia, la legge istitutiva del congedo non prevede alcuna decorrenza obbligatoria.
    La giurisprudenza più recente segue anch’essa questo orientamento: il Tribunale di Milano, ad esempio, con una sentenza del 31 gennaio 2005 ha sancito che “il congedo può essere goduto anche in un momento successivo alla celebrazione del matrimonio, purché in rapporto strettamente causale con essa”.
    Alla luce di quanto appena esposto è possibile concludere che il congedo matrimoniale deve essere utilizzato in tempi ravvicinati al matrimonio, ma non necessariamente coincidenti con la data dello stesso.
    Avv. Luca Olivetti


    DIRITTI CONNESSI
    Carissimo Olivetti, sono il gestore di un discopub e le scrivo in quanto ho sentito parlare dei diritti connessi al diritto d’autore. Come posso regolarizzare la posizione del mio locale?
    PS grazie per il servizio offerto.
    Enrico - Susa


    Il solo acquisto di musica originale contrassegnata dal bollino SIAE e la corresponsione dei diritti d’autore alla SIAE non sono sufficienti affinché il gestore che intenda utilizzare musica registrata all’interno del proprio locale sia in regola con gli adempimenti previsti dalla legge.
    Infatti, la legge n. 633/1941 sul diritto d’autore e i diritti connessi al suo esercizio agli articoli 72, 73 e 73-bis stabilisce che chi organizza intrattenimenti musicali (con o senza ballo) utilizzando registrazioni musicali è tenuto a riconoscere un equo compenso a produttori fonografici e ad artisti interpreti ed esecutori.
    In particolare, il diritto all’equo compenso sorge ogni volta che una certa registrazione musicale viene diffusa in pubblico, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga o meno a scopo di lucro.
    L’obbligo in questione non grava dunque solo su discoteche, discobar e sale da ballo, ma riguarda anche il caso della musica di sottofondo e d’ambiente in negozi, supermercati, bar, ristoranti, studi professionali, palestre, e così via.
    L’ente cui fare riferimento per regolarizzare la posizione del locale, versando il compenso dovuto, è la Società Consortile Fonografici (S.C.F.), da non confondersi con la Società Italiana degli Autori e degli Editori (S.I.A.E.). Mentre quest’ultima tutela i diritti di autori ed editori dell’opera, S.C.F. è la società che gestisce la raccolta e la distribuzione dei cosiddetti “diritti connessi”, ossia dei diritti che la legge riconosce ai produttori fonografici e agli artisti interpreti ed esecutori.
    Attraverso S.C.F. è possibile, con una sola licenza, ottenere l’autorizzazione da parte di tutte le case discografiche che S.C.F. rappresenta ad utilizzare e diffondere la musica in pubblico. A richiesta, inoltre, è possibile ottenere l’autorizzazione ad effettuare le copie tecniche funzionali all’utilizzo della musica.
    Nel caso di bar, ristoranti ed altri pubblici esercizi di somministrazione, il compenso dovuto su base annua ad S.C.F. viene computato in base alla superficie in metri quadri del locale.
    Detto compenso copre l’anno solare e deve essere pagato ad S.C.F. mediante bollettino postale oppure con bonifico bancario sul conto corrente indicato da S.C.F.
    Si ricorda che S.C.F. ha sede a Milano, in Via Leone XIII n. 14 ed i suoi uffici sono a disposizione per informazioni ed eventuali chiarimenti.
    Avv. Luca Olivetti


    CONCORRENZA SLEALE
    Che cosa si intende per “concorrenza sleale” e qual è la normativa di riferimento?
    Eleonora – Lugo di Romagna


    In ambito economico, viene definito “concorrenza sleale” l’utilizzo - da parte di un imprenditore - di tecniche e mezzi illeciti per ottenere un vantaggio sui propri concorrenti oppure per arrecare loro un danno.
    La concorrenza sleale è espressamente vietata dall’articolo 2598 del Codice Civile, che stabilisce che compie atti di concorrenza sleale chiunque:
    1) usa nomi o segni distintivi legittimamente usati da un concorrente, o ne imita i prodotti, così da determinare confusione con i prodotti e l’attività di quest’ultimo (ad esempio ne imita la denominazione o il marchio);
    2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti o l’attività della concorrenza in modo da screditarla agli occhi della clientela;
    3) si avvale di qualsiasi altro mezzo non conforme alla correttezza professionale e idoneo ad arrecare un danno alla concorrenza (ad esempio affermando falsamente l’assoluta novità di un suo prodotto, oppure ricorrendo sistematicamente allo strumento della vendita sottocosto).
    Relativamente alla condotta di cui al punto 2) va evidenziato che si può ricadere nella concorrenza sleale anche se le notizie sono vere, in quanto queste non possono comunque essere diffuse con il preciso ed evidente intento di danneggiare un concorrente.
    Relativamente al punto 3) va invece osservato che si tratta di una previsione di carattere volutamente generico, volta a sanzionare tutte quelle condotte che configurano un caso concreto di concorrenza sleale e non rientrano nelle due categorie precedenti.
    Si ricorda infine che il successivo articolo 2599 dispone che “la sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti”.
    Avv. Luca Olivetti


    GESTIONE DI UN LOCALE E TIPI DI SOCIETÀ
    Preg.mo Olivetti,
    sto per aprire un bar: che tipo di società posso scegliere per gestirlo?
    Grazie e complimenti.
    Fabrizio


    Caro Fabrizio,
    quando si avvia una attività commerciale, la scelta della forma giuridica più appropriata per l’impresa è una scelta importante.
    Si può decidere di operare da solo, costituendo una impresa individuale, oppure di farlo insieme ad altre persone, costituendo una società.
    Nel primo caso i vantaggi sono legati alla maggiore rapidità e flessibilità nelle decisioni, ai minori costi di gestione, ed a oneri amministrativi e contabili più lievi.
    Nel secondo caso, invece, i vantaggi sono costituiti dalla possibilità di ripartire il rischio d’impresa tra più persone (soci), avvalendosi di un capitale di partenza più elevato e di una organizzazione più strutturata.
    L’impresa individuale è sicuramente la forma imprenditoriale più semplice da costituire e da gestire: l’imprenditore - di regola anche fondatore - si assume in piena responsabilità ed autonomia tutti gli onori e gli oneri connessi all’impresa.
    Impresa individuale, comunque, non significa necessariamente che l’imprenditore debba essere l’unico componente dell’impresa; egli, infatti, può avvalersi anche della partecipazione di suoi familiari (in questo caso si parla di impresa familiare).
    Cordiali saluti.
    Avv. Luca Olivetti




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